ASSOCIAZIONE CULTURALE FORMAZIONE FOTOGRAFICA
ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del codice civile, l’Associazione Ricreativa Culturale “Formazione Fotografica” per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, artistico e sociale. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.
ART. 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Roma. Il domicilio dell’Associazione sarà ubicato presso la residenza del Presidente. Eventuali sedi amministrative o operative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo e/o può essere modificata la sede legale, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ART. 3 – SCOPI
L’Associazione persegue i seguenti obiettivi:
– sostenere e diffondere la ricerca dell’arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della fotografia, della storia dell’arte, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell’arte, intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.
– attività di formazione specifica, come corsi di aggiornamento teorico/pratici di fotografia per appassionati, professionisti e operatori di settore, corsi di fotografia ed educazione all’immagine per ragazzi e bambini, corsi di editing e formazione editoriale, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
-produzione, gestione e comunicazione di mostre fotografiche e artistiche in generale, eventi, percorsi museali e territoriali alla scoperta del patrimonio, spettacoli concertistici, teatrali e multimediali, concorsi e convegni, al fine di diffondere la conoscenza della fotografia, dell’arte e della cultura
– divulgare presso la comunità sociale la conoscenza e gli aspetti culturali delle arti e delle tecniche della fotografia e delle arti visive, quali pittura, grafica e visuali, quali l’elaborazione informatica dell’immagine, attraverso la gestione, anche presso terzi, di corsi, workshop, stage, mostre e spettacoli;
– diffondere la cultura storico-artistica-tecnica dell’immagine attraverso le più appropriate forme di comunicazione;
– ampliare la conoscenza del patrimonio storico-artistico relativo a tutte le arti visive, architettoniche, archeologiche, fotografiche, editoriali, ambientali e delle tradizioni locali in una prospettiva interdisciplinare trasversale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
– allargare la proposta didattica per appassionati, professionisti e operatori di settore, in campo storico-artistico-tecnico sempre promuovendo la cultura come valore sociale;
– far usufruire tutti i soci dei benefici e dei risultati ottenuti dall’attività sociale, dalle pubblicazioni e dalle singole ricerche, studi o attività svolte;
– promuovere attività editoriali in genere, tra cui pubblicazione di materiale divulgativo, pubblicazione di notizie, eventi, seminari, concorsi, workshop, articoli, libri, finalizzate all’aggiornamento delle novità in ogni campo delle attività sopra descritte, anche tramite pubblicazione di siti web e di piattaforme social.
– promuovere luoghi di incontro e di aggregazione finalizzati a interessi culturali comuni;
– promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
– istituzione di centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
– organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
– gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
– porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
– Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione. Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell’Associazione. Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell’Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell’intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
– L’Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.
– L’Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
– Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell’Associazione;
– L’Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio fotografi, attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell’Associazione.
– Le attività istituzionali dell’Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
– Scambi internazionali;
– Gestire direttamente spazi deputati per l’arte in generale quali gallerie, teatri, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all’Associazione.
– Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
– L’associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:
– Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
– Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell’attività dell’associazione stessa;
– Stimolare lo spirito d’amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
– Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’associazione. Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l’associazione si avvale in maniera prevalente dell’opera volontaria e gratuita dei propri associati.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
In via sussidiaria e non prevalente, l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
ART. 4 – DURATA
L’associazione è costituita a tempo indeterminato.
ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
soci fondatori: sono quei soci maggiorenni che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione; sono tenuti al pagamento delle quote associative e hanno diritto al voto;
soci ordinari: sono coloro (persone fisiche maggiorenni o giuridiche) che aderiscono all’associazione in un momento successivo alla sua costituzione, presentando domanda di adesione; contestualmente alla domanda devono versare la relativa quota associativa e provvedono successivamente al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo; hanno diritto al voto;
soci junior: sono i minorenni che si iscrivono all’associazione previa domanda presentata da un loro tutore legale. Fintanto che rimarranno minorenni sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e non eserciteranno il diritto di voto. Al raggiungimento della maggiore età diventeranno automaticamente soci ordinari e godranno di tutti i diritti e doveri relativi;
soci sostenitori: sono coloro (persone fisiche maggiorenni o giuridiche) che abbiano partecipato all’associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari o con la propria attività o con donazioni; hanno diritto al voto e a tutti gli altri diritti dei soci ordinari;
soci onorari: sono personalità del mondo culturale che per particolari meriti o considerazioni siano ritenuti dal Consiglio Direttivo in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all’associazione la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I soci onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo.
Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.
ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera.
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All’atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).
Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Ordinaria.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.
La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all’Assemblea dei Soci.
Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR)
ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA
Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci ed eventuali quote contributive straordinarie richieste in relazione alle attività dell’Associazione.
La quota di iscrizione vale e copre il versamento della quota annua per l’anno in cui viene effettuata.
La quota associativa, stabilita in euro 5,00 per il primo anno, deve essere pagata entro il mese di gennaio di ogni anno.
La qualità di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi sono non rivalutabili e intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’associazione.
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.
In particolare hanno diritto:
– di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
– di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
– di esercitare i propri diritti di voto secondo i limiti previsti dallo statuto.
– di recedere dall’appartenenza all’Associazione.
Gli associati hanno il dovere:
– di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
– di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
– di impegnarsi attivamente nella vita associativa;
– di provvedere al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse; Gli associati che non abbiano regolarmente versato la quota associativa annuale perdono tutti i loro diritti, inclusi i diritti di voto attivi e passivi, fintanto che non provvedano al pagamento della suddetta quota sociale.
ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per decesso, recesso o esclusione.
L’associato può sempre recedere dall’associazione comunicando, ai sensi dell’art. 24 del codice civile, la propria decisione per iscritto agli amministratori con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso. Il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell’anno solare nel quale è stato comunicato.
Il socio viene escluso se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione.
Il socio è escluso dall’Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo in caso di: – ingiustificata mancata partecipazione alla vita dell’Associazione; – comportamenti contrari a quanto previsto dal presente Statuto; – inadempimento delle delibere assembleari o delle decisioni del Consiglio Direttivo; – comportamenti lesivi del decoro o del buon nome dell’Associazione e dei singoli Associati; – utilizzo indebito del nome dell’Associazione per svolgere attività professionale a titolo oneroso e in generale per svolgere attività in contrasto con le finalità dell’Associazione – mancato pagamento, per più di due volte consecutive, del contributo associativo; In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né alla restituzione delle quote e dei contributi versati.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.
ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
– dalle quote associative;
– da qualsiasi contributo pubblico o privato;
– contributi effettuati con una specifica destinazione;
– proventi di eventuali iniziative culturali;
– donazioni, eredità e legati di beni mobili e immobili;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
– entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, comunque occasionali;
– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali.
Il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio o avanzare pretese sullo stesso.
ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea degli associati;
b) il presidente ed il vice presidente;
c) il consiglio direttivo
d) il tesoriere;
ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.
Compete all’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull’andamento economico dell’associazione;
b) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
c) le azioni di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 22 del codice civile.
d) l’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 24 c. 3 del codice civile.
e) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea
L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.
L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea Straordinaria è convocata:
– tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
– ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o e-mail a tutti gli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea.
Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare. Nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di voto nell’assemblea tutti gli associati maggiori di età di qualunque categoria, in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati mediante delega scritta.
ART. 15 – DIRITTO DI VOTO
Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto.
ART. 16 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza di entrambi l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dal presidente dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.
ART. 17 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
ART. 18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR)
ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall’Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti all’espletamento dell’incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l’apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta. Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un tesoriere.
ART. 20 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
La convocazione del consiglio direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del consiglio direttivo almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi membri.
ART. 21 – RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA
È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il consiglio di amministrazione s’intende tenuto nel luogo ove si trova il presidente dell’adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.
ART. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il presidente.
ART. 23 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI
Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, viene nominato al suo posto il primo dei non eletti, in mancanza il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere. I membri del consiglio direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
Se la maggioranza dei membri del consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio, l’assemblea ordinaria dei soci dev’essere convocata per procedere alla nomina dell’intero nuovo consiglio direttivo.
ART. 24 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate
dall’assemblea dei Soci;
– redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
– fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
– decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
– adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
– deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
– favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
ART. 25 – RAPPRESENTANZA
Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
ART. 26 – VICE PRESIDENTE
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.
ART. 27 – TESORIERE
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.
ART. 28 – SEGRETARIO
Il consiglio direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il presidente e di verbalizzare le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea.
Al segretario il consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’associazione.
ART. 29 – ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO ECONOMICO
Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).
L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
ART. 30 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).
ART. 31 – RINVIO
Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute.